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La capacità di testare ha quale presupposto indispensabile la capacità di agire e di intendere e volere e deve sussistere nel momento in cui si redige il testamento.
Viene disciplinata dall’articolo 591 del Codice civile, il quale va ad escludere con un’elencazione tassativa la capacità di testare per:
Il testamento redatto da chi non aveva le suddette capacità è annullabile e può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. I nostri specialisti si occupano della valutazione dell’assenza della capacità del testatore, prova che deve essere necessariamente fornita in caso si voglia annullare un testamento.
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